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SIGEA   
                                 COMITATO PER LA BELLEZZA

Roma, 15 settembre 2008

OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
AL DDL COLLEGATO AL DPEF 2009-2013:
“MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA’, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA”
(AC 1441-bis)

Premessa

Come detto nel DPEF 2009-2013 e nelle nostre Osservazioni al Dl 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il presente provvedimento fa parte di un pacchetto di interventi legislativi promossi dal Governo in carica e connessi al documento di programmazione economico e finanziaria o meglio alla cosiddetta “manovra triennale”, che si dovrebbe sostanziare da quel che si deduce in: un decreto legge recante le misure urgenti e necessarie (il  DL 112/2008 ora convertito in legge); un Ddl che contiene le norme per il completamento degli interventi (quello preso in esame); Il Ddl “Attuazione dell’art. 11 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale”, presentato il 4 settembre ai rappresentati degli enti locali; un Ddl sugli interventi per Roma Capitale.

In realtà recentemente c’è stato lo spacchettamento di alcune disposizioni contenute nel testo originario dell’AC 1441, oggi 1441-bis, che sono state anticipate nella appena citata legge n. 133/2008 (conversione del Dl 112/2008) o traslate, a quanto risulta come vedremo, in altri AC rinominati 1441-ter e 1441-quater riguardanti, rispettivamente, le questioni industriali/energetiche e il lavoro, con una difficoltà oggettiva nella lettura unitaria dei contenuti strategici  e innovativi della manovra. 

Bisogna ricordare che tutti questi provvedimenti fanno riferimento al DPEF 2009-2013, che si pone quattro obiettivi molto ambiziosi:

a)    ridurre il, costo complessivo dello Stato, riducendo in media del 3% la spesa pubblica e non imponendo nuove tasse agli italiani;
b)    rendere più efficiente la PA attraverso la definizione e la realizzazione di Un “Piano industriale per la PA”
c)    ridurre il peso della burocrazia per i cittadini
d)    rimuovere i vincoli che impediscono lo sviluppo dell’apparato economico, semplificando le procedure e delegificando, e puntando su: rilancio del nucleare, riforma del processo civile, liberalizzazione dei servizi pubblici locali,  nuove infrastrutture, piano casa, cabina di regia per i fondi europei soprattutto nel Sud

Nel presente documento ci occuperemo, per quanto ci compete ed è di nostro interesse, degli argomenti contenuti nel presente Ddl (AC 1441-bis), in coerenza con quanto annunciato dal DPEF, riguardanti le questioni inerenti:
-  il ri-orientamento dei Fondi FAS (ar. 2 del Ddl in esame, peraltro già anticipato con l’art. 6-quinquies del DL 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008);
- la vendita, permuta e/o valorizzazione dei beni del demanio militare (art. 20 “Infrastrutture militari del Ddl in esame,  peraltro già anticipato con l’art. 14-bis del DL 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008);
- la semplificazione amministrativa relativa alla certezza dei tempi di chiusura dei procedimenti (art 26 del Ddl in esame);
- le conferenze di Servizi e il silenzio-assenso (art. 28 del Ddl in esame);
Non osserviamo in questa sede i problemi energetici (e in particolare il rilancio del nucleare e l’attribuzione al TAR Lazio delle controversie riguardanti il settore dell’energia: che comparivano al Capo III “Energia”, artt. da 16 a 18 del testo originario del Ddl in esame – AC 1441 -), né la disposizione riguardante i cosiddetti progetti di innovazione industriale (di cui all’art. 31 del testo originario del Ddl in esame – AC 1441 -), che sono stati traslati nell’AC 1441-ter.
E’ opportuno ricordare che queste azioni si inquadrano (come emerge a pag. 28 e 29 del DPEF) in un complesso di obiettivi di notevole respiro, che implicano un grande sforzo di coerenza del Governo:
-    nel 2008 indebitamento in rapporto al PIL al 2,5%
-    recupero di risorse per 35 miliardi nel triennio in modo da raggiungere il pareggio nel 2011
-    contenimento della spesa pubblica, con risparmi di spesa per le Amministrazioni Centrali di 14,5 miliardi di euro nel triennio, di cui 5 miliardi nel 2009
-    risparmi sul personale pubblico per un ammontare di 2.1 miliardi di euro nel triennio, di cui 0,8 nel 2009 (limite a nuovi ingressi e soppressione della sanatoria per i precari, razionalizzazione del personale della scuola pubblica)
-    riduzione dei trasferimenti dalla amministrazione centrale a quella periferica (dallo Stato a Regioni ed enti locali) per 9,2 miliardi di uro nel triennio, di cui 1/3 nel 2009
-    risparmi nel settore della Sanità, per 3 miliardi di euro nel triennio, a partire dal 2010
-    nel settore della Previdenza, verifica del diritto di beneficio e riduzione della spesa per invalidità civili
-    pacchetto fiscale con rimodulazione della base imponibile sugli istituti di credito, società assicuratrici e industrie operanti nel settore dell’energia, che dovrebbe contribuire alla manovra nel triennio con 5,7 miliardi di euro

Sforzo che deve essere ancora più rigoroso considerando quali sono i dati di partenza della nostra economia in precario equilibrio tra immobilismo e recessione, come dimostrano i dati riportati nello stesso DPEF che sono i seguenti:
-    si prevede nel 2008 una crescita del PIL dello 0,5%
-    i consumi privati nel 2008 dovrebbero salire dello 0,2%
-    le esportazioni nette dello 0,3% nel 2008
-    gli investimenti fissi lordi nel 2008 dello 0
-    la spesa della famiglie nel 2008 dello 0,3%
-    gli investimenti in macchinari e attrezzature avrebbero nel 2008 una crescita lievemente negativa
-    i programmi di investimento progredirebbero nel 2008 solo nelle imprese con oltre 200 addetti mentre con quelle con meno di 200 addetti (che sono il 95% delle imprese) si avrebbe una contrazione
-    gli investimenti in costruzioni dovrebbero decelerare nel 2008, come anche si dovrebbe avere un indebolimento nel settore residenziale e una contrazione per i prestiti per acquisto di case
-    nel 2008 si prevede un calo delle esportazioni (2,1% contro il 5,6% del 2006-2007)
-    le importazioni avrebbero nel 2008 un incremento minore rispetto alle esportazioni (1,1%)
-    il deficit di parte corrente della bilancia dei pagamenti risulterebbe del 2,6%
-    l’occupazione crescerebbe nel 2008 dello 0,7% contro l’1.3% del biennio 2006-2007
-    il costo unitario del lavoro dovrebbe crescere del 3,9%
-    l’inflazione interna dovrebbe viaggiare sopra il 3%

Dati che comunque molto probabilmente andranno corretti, visto che l’ISTAT nel suo rapporto periodico i cu dati sono stati diffusi l’8 agosto stima che nel secondo trimestre del 2008 il PIL è diminuito dello 0.3% rispetto ai tre mesi precedenti ed è rimasto stazionario rispetto al secondo trimestre del 2007, facendo registrare una valutazione tendenziale del PIL pari a zero che non si verificava dal terzo trimestre del 2003.
Molto severe anche le valutazioni del Centro Studi di Confindustria, diffuse contestualmente ai dati ISTAT, che prevede un incremento del PIL dello 0,1% per l’anno in corso e una modesta ripresa dello 0,6%, però solo dal 2009.
E i conti pubblici continuano  a peggiorare considerando che il fabbisogno del settore statale (secondo dati diffusi dal ministero dell’economia e della finanza l’1 settembre e relativi al mese di agosto) è risultato di 5,8 miliardi di euro, 3,8 miliardi in più dell’agosto 2007. 
Mentre ancora non è possibile ancora valutare gli effetti economico-finanziari sui conti pubblici del cosiddetto federalismo fiscale, posto che, secondo quanto stimato da Il Sole 24 Ore il 4 agosto scorso, solo 7 Regioni (nell’ordine. Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio, Marche, Friuli Venezia Giulia) su 20 sono da considerarsi autosufficienti, cioè spendono meno della ricchezza fiscale che producono, mentre,come riportato dal più autorevole quotidiano economico italiano: tutte le altre, che abbracciano 32,2 milioni di italiani sono ‘in rosso’, nel senso che la spesa pubblica per i servizi ricevuti sul loro territorio supera, spesso in modo abbondante, e entrate prodotte dal fisco e contributi.
Per fare mente locale sull’ordine di grandezza delle cifre di cui stiamo parlando Il Sole 24 Ore del 28 luglio (pag. 7) ha quantificato che sono 71.688 milioni di euro i contributi devoluti dallo Stato alle Regioni attualmente e 49.790 milioni di euro le entrate per le Regioni da tributi propri: il che fa valutare un peso medio del 41% dei tributi propri regionali sul totale delle entrate tributarie.
Meglio, sempre in relazione al disegno sul federalismo fiscale, vanno Province e Comuni che, secondo quanto valutato dalla Corte dei Conti nella sua Indagine sul rispetto del Patto di stabilità interno (resa pubblica il 29 luglio scorso): i Comuni hanno superato il target di oltre 2,2 miliardi di euro e le Province di 600 milioni di euro.
Con riferimento all’economia reale a luglio è stata registrata dall’ISTAT l’11 agosto scorso una nuova fiammata dell’inflazione, che segna un aumento del 4,1% su base annua (il dato più elevato registrato dal 1996) e dello 0,5% su base mensile (rispetto a luglio), mentre si annunciano rincari delle bollette tra il 4% (luce) e il 6% (gas). Ed è sempre l’ISTAT a dirci il 19 agosto scorso che nel giugno 2008 si è avuto un crollo dei consumi del 3,4%: la flessione più marcata dall’aprile 2005.
Questo comporta che se le imprese si barcamenano (come rilevato dall’ISTAT nel Rapporto annuale 2007), con solo un 25% delle aziende che ha un livello di produttività e redditività insufficiente rispetto alle sfide del mercato, le famiglie invece proprio non ce la fanno. Una famiglia su tre dichiara di non riuscire a far fronte ad una spesa imprevista; una su sei non arriva a fine mese; si registra un’alta disuguaglianza sociale, con il 50% delle famiglie che vive con meno di 1900 euro al mese (il 6,2% ritiene di non potersi permettere un’alimentazione adeguata, il 10,4% non ha un riscaldamento sufficiente per l’abitazione, il 38,7% delle famiglie si può permettere solo una settimana di vacanze l’anno).
E’ in questa delicata situazione nazionale, in un quadro internazionale di gravi squilibri indotti dagli effetti indotti dalle speculazioni finanziarie sugli hedge fund  e dal continuo aumento delle materie prime, che qualsiasi operazione sbagliata si compia, si rischia che questa vada ad incidere pesantemente sulla èrecaria situazione economica, che, come è noto, è ipotecata da un pesantissimo debito pubblico.

E’ per questo che alcuni degli interventi già predisposti dal Governo in carica in materia, a esempio, di federalismo fiscale o anche di rilancio del nucleare rischiano di gravare pesantemente sui conti pubblici e di condizionare in maniera significativa lo sviluppo del Paese

Basti ricordare che:

-    il taglio dell’ICI ha una copertura di 2,6 miliardi di euro, quando il costo reale della misura oscillerebbe, secondo i tecnici del Sento attorno ai 3,7 miliardi di euro;

-    l’operazione Alitalia, dopo il fallimento della trattativa Air France-Klm, scarica attraverso la bad company sullo Stato miliardi di euro per coprire i debiti della vecchia compagnia di bandiera e i costi del personale “in esubero” (con un costo dello Stato che si aggira tra i 4,1  e i 6,4 miliardi in sette anni);

-    nell’Allegato Infrastrutture al DPEF 2009-2013 del ministro delle infrastrutture e trasporti Matteoli si prevedono investimenti pubblici (non garantiti al momento dal Governo) per 14 miliardi di euro in tre anni, per finanziare opere del valore complessivo di 46 miliardi di euro (20 dei quali destinati a infrastrutture strategiche su cui non è stata compiuta alcuna seria e approfondita verifica del calcolo costi-benefici e degli impegni economico-finanziari conseguenti).

Ma esaminiamo qui di seguito, per quanto ci interessa, nei particolari le osservazioni e le proposte di emendamento al provvedimento in questione.

Nelle nostre osservazioni terremo ovviamente conto, come già accennato delle norme del Ddl in esame, che sono state già accolte nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito nella 6 agosto 2008, n. 133, proponendo modifiche su quelle norme accolte nel testo di conversione del Dl 112/2008, che non abbiamo potuto “osservare” a suo tempo, viste le modalità di discussione e i tempi di conversione del decreto.

Osservazioni e proposte di emendamento all’AC 1441-bis


Art. 2
(Fondo per il finanziamento di interventi
finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturali di livello nazionale)

Con questa disposizione, peraltro già contenuta nell’art. 6-quinqieus ella legge n. 133/2008, conversione del Dl 112/2008, si costituisce il Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturali di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazioni e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività  e della coesione del paese alimentandolo con  gli stanziamenti nazionali assegnati per l’attuazione del Quadro strategico nazionale facendo salve le risorse  che al 31 maggio 2008 sono state vincolate all’attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato Delibera CIPE 3 agosto 2007 n.  82.

Ora, in breve, la Delibera CIPE n. 82/2007 destina una quota parte della riserva generale del 30% delle risorse FAS per il periodo 2007-2013 al Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna), istituendo un meccanismo premiale,  con risorse individuate pari a 3.008,2 milioni di euro, sottoposto a rigide verifiche sulla base di severi indicatori in quattro ambiti: istruzione e servizi per l’infanzia (la percentuale di bambini, tra zero e 3 anni, usufruiscono di servizi per l’infanzia al Sud è  del 4,2%, contro il 15,% delle regioni del centro nord); cura degli anziani (il numero di anziani, 65 anni ed oltre, assistiti con assistenza domiciliare in Italia è in media il 2,9% dl tutela quando la media nei paesi europei è del 7%); ciclo integrato dei rifiuti urbani  (la raccolta differenziata in media in Italia ha raggiunto il 24,3%, mentre nel Mezzogiorno si ferma allo 8,7%; servizio idrico integrato (con perdite totali nella rete di distribuzione delle acque nel Mezzogiorno che sono molto superiori al 20%).

Se il ri-orientamento dei Fondi FAS (per una partita calcolata nel suo complesso 29 miliardi di euro) è quindi in linea di massima condivisibile, allo scopo di evitare che le risorse vengano disperse in una miriade di microinterventi decisi dalla periferia, nel caso specifico del particolareggiato meccanismo premiale, definito dalla Delibera CIPE n. 82/2007, dipendente dal conseguimento dei risultati da parte delle Regioni sulla base di interventi in settori  ad alto contenuto sociale non pare che sia il caso di procedere al ri-orienamento dei fondi non ancora destinati al 31maggio 2008, secondo quanto viene stabilito nell’attuale versione del comma 1 dell’art. 2 del Ddl e dell’art. 6-quinquies della l. n. 133/2008.

Pertanto, si propone alla fine del comma 1 dell’art 2 del Ddl in esame o come modifica al comma 1 all’art. 6-quinquies della l. n. 133/2008 di cancellare le parole:

“…o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla Delibera CIPE 3 agosto 2007 n. 82.”



Tale disposizione può essere recuperata nel testo del comma 1 in esame in altra posizione e, quindi, si suggerisce  che al comma 1 dell’art. 2 del Ddl in esame o in modifica del comma 1 dell’art. 6-quinquies della l. n. 133/2008 dopo le parole:

“…fatte salve le risorse che…”

siano inserite le parole:

“…siano destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla Delibera CIPE 3 agosto 2007 n. 82 o che…”


Art. 20
(Infrastrutture militari)

L’art. 20 del Ddl in esame, con una disposizione peraltro già contenuta nell’art. 12-bis della legge n. 133/2008 (conversione del Dl 112/2008), vuole introdurre una serie di modifiche all’art. 27 del D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito con legge 24/11/2003 n. 326, che concerne la vendita, permuta e/o valorizzazione dei beni del demanio militare non più necessari per le esigenze della Difesa.

In questa nostra nota ci limitiamo solo ad analizzare la sostituzione (commi 1/b e 2/a, che modifica l’art. 3, comma 15/ter della legge 23/11/2001 n° 410) degli “enti territoriali” con le “società a partecipazione pubblica e i soggetti privati”.

Le cose più gravi si rinvengono al comma 3, lett. f), concernente le modalità di alienazione e/o di permuta degli immobili. Viene sì confermata la procedura di “verifica dell’interesse storico/artistico”.

E’ quest’ultimo un procedimento speciale cautelare che – dopo le asprissime polemiche sollevate dal D.L. 269/2003 proprio per il pericolo di creare un indiscriminato meccanismo di alienazione dei Beni storici, artistici e culturali dello Stato e degli altri enti pubblici – era stato infine inserito nell’art. 12 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004). Il comma 3 del citato art. 12 stabilisce infatti che per i Beni dello Stato da alienare le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dei beni  e delle attività culturali gli elenchi dei beni e le relative schede descrittive. Quest’ultimo, entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza (comma 10), provvede a verificare la sussistenza dell’interesse storico/artistico/culturale dei Beni che – in caso di verifica positiva (comma 7) - restano a tutti gli effetti tutelati dalla legge.

Tutto questo è rimasto, ma con la riduzione del termine per la verifica a soli 45 giorni. Le condizioni in cui notoriamente versa tutta l’amministrazione dei beni e delle attività culturali (ed in particolare quella delle Soprintendenze, Archeologiche e ai Beni archeologici, architettonici e storici., che sovente si trovano impossibilitate a svolgere accertamenti e sopralluoghi per mera mancanza di personale, mezzi e rimorsi-spese!) avevano fatto pensare che per un compito di tale complessità e delicatezza (discernere, nell’immenso patrimonio territoriale pubblico, quel che deve essere tutelato da quel che può essere alienato senza preoccupazioni) sarebbero stati pochi anche i 120 giorni stabiliti dalla legge 326/2003 e poi dal Codice.

A nostro avviso, nell’assenza di una politica coordinata basata su risorse economico-finanziarie sufficienti e, quindi, su un’articolazione e una struttura dell’amministrazione pubblica adeguate ad affrontare gli onerosi compiti di tutela, stabilire termini tanto stingenti non è altro che un modo indiretto per rendere vana qualsiasi seria verifica o approfondimento nel merito.

Sempre al comma 3, lett. f) dell’art. 20 si nota una stranezza: oltre a doversi pronunciare in soli 45 giorni, il Ministero, “…individua, in caso (di accertamento) positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela…”.

Cosa si potrebbe indurre con  questa frase? Che un Bene anche di grande valore non può più essere tutelato nella sua interezza (ad es. un castello o un palazzo, magari con i giardini e le aree verdi circostanti sulle quali potrebbe porsi il c.d. vincolo “indiretto”, oltre ovviamente a quello paesaggistico), ma che occorrerà limitarsi a tutelare le parti più antiche o meglio conservate, o magari solo…le facciate, ecc.??

E sempre la lett. f) introduce un’altra contrazione ingiustificata dei termini, disponendo che “le approvazioni e le autorizzazioni” (stabilite dagli artt. 20, 21 e 22 del Codice per tutti gli edifici di cui sia stato verificato positivamente l’interesse storico/artistico) “sono rilasciate o negate entro 90 giorni dalla ricezione della istanza”.

Il termine attuale previsto dall’art. 22 del Codice è invece di 120 giorni (ricordiamo che qui si tratta di verificare i progetti di intervento su edifici o complessi immobiliari di grande valore storico-artistico-architettonico, proprio per questo espressamente vincolati; non di esprimere un parere su autorizzazioni relative a vincoli paesaggistici di area vasta, delegate a Regioni e Comuni). La cosa è tanto più strana, in quanto, se vi è fretta di procedere, c’è sempre la possibilità di ricorrere ad una Conferenza di Servizi, ai sensi delle leggi 241/1990 e 15/2005 e dell’art. 25 dello stesso Codice.

Pertanto, si propone all’art. 20, comma 3, lett. f) del Ddl in esame o in modifica del comma 3, lettera f) dell’art. 14-bis della l. n. 133/2008  di sostituire le parole:

“…entro il termine perentorio di quarantacinque giorni…”

con le parole:

“…entro il termine perentorio di centoventi giorni…”


Sempre all’art. 20, comma 3, lett. f) del Ddl in esame o in modifica del comma 3, lettera f) dell’art. 14-bis della l. n. 133/2008  si propone di

 sostituire le parole:

“…le parti degli immobili…”

con le parole:

“…gli immobili, ovvero le parti di essi…”.

Sempre all’art. 20, comma 3, lett. f) del Ddl in esame o in modifica del comma 3, lettera f) dell’art. 14-bis della l. n. 133/2008, all’ultimo periodo si propone di

sostituire le parole:

“…sono rilasciate o negate entro novanta giorni…

con le parole:

“…sono rilasciate o negate entro centoventi giorni…”

E, infine, si propone di aggiungere alla fine dell’art. 20, comma 3, lettera f) o in modifica del comma 3, lettera f) dell’art. 14-bis della l. n. 133/2008,  la seguente frase:

 “Resta ferma la possibilità di indire una Conferenza di Servizi nel rispetto delle legge 7 agosto 1990 n. 241, della legge 24 novembre 2000 n. 340 e della legge 11 febbraio 2005 n. 15, nonché dell’art. 25del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”.


Art. 26
(Certezza dei tempi e conclusione del procedimento)

Il comma 1/a dell’art. 26 del Ddl in esame modifica i commi 2, 3 e 4 dell’art. 2 della legge 241/1990, che stabiliscono un tempo massimo per la conclusione dei procedimenti di 30 giorni, ove non sia diversamente stabilito dalla legge. Tali termini potranno essere elevati con successivi DPCM “su proposta dei Ministri competenti” a 90 giorni per le sole amministrazioni statali. Infine, i DPCM potranno in certi casi estendere non oltre 180 giorni i termini concessi alle Amministrazioni statali, qualora, pur “tenendo conto” della sostenibilità dei tempi, ciò sia imposto dalla “natura degli interessi pubblici tutelati” e dalla “particolare complessità” del procedimento.

Queste norme – che, per inciso, sono in netto contrasto con l’art. 38 del parallelo DL 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, sulla “impresa in un giorno”, nonché con molte altre disposizioni acceleratrici di questo ed altri provvedimenti – sembrano dettate da una sana cautela, e dalla preoccupazione di non buttare via, assieme alle tante procedure e autorizzazioni obsolete, inutili, marginali o comunque inessenziali, anche quelle fondamentali per la tutela di interessi pubblici di primario valore. Ci sembra che i procedimenti posti dalle leggi a tutela dei Beni Culturali, del Paesaggio e delle Aree protette siano di diritto ai primi posti della graduatoria.

Il comma 1, lett. b) dell’art. 26 del Ddl in esame inserisce invece nella l. 241/1990 un art. 2/bis, che stabilisce risarcimenti per i casi di “danno ingiusto” provocato da ritardi e omissioni colpose o dolose nell’espletamento dei procedimenti amministrativi, a carico delle amministrazioni responsabili. La ponderazione di queste norme, meriterebbe ben altri approfondimenti anche se si può rilevare che essa non sembra sia scevra da serie difficoltà interpretative.

Da un lato, infatti, la responsabilizzazione delle amministrazioni (e quindi dei loro funzionari) sembra rispondere a esigenze di giustizia, efficienza e eguaglianza dei cittadini; dall’altro, la paura delle conseguenze potrebbe forse indurre alcuni a  concludere i procedimenti entro i termini assegnati, anche a scapito delle necessarie verifiche e omettendo o riducendo a vuote formalità i vari controlli previsti dalle leggi. Certo, anche previsioni del genere sono un indizio della necessità di mantenere tempi relativamente lunghi per quelle amministrazioni che sono preposte alla tutela di primari interessi pubblici, o che devono decidere su procedimenti di “particolare complessità”.
           
Pertanto, si propone che dopo il comma 3 dell’art. 26 del Ddl in esame sia aggiunto il seguente comma 3/bis:

“3-bis. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i Beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le approvazioni e autorizzazioni riguardanti le Aree protette nazionali e regionali continuano ad essere applicati i termini stabiliti dalle norme vigenti. E’ sempre ammesso il ricorso alle Conferenze di Servizi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 e dal la legge 11 febbraio 2005 n. 15”, nonché dalla presente legge”.


Art. 28
(Conferenze di Servizi e silenzio-assenso)

Il comma 1 dell’art. 28 del Ddl in esame, modificando l’art. 14/ter della legge 241/1990 e s.m.i., stabilisce che la C.d.S. “può svolgersi per via telematica”.

Abbiamo in proposito molte riserve, alcune di carattere contingente (molti uffici, anche di primaria importanza, ad es. del Ministero BAC e delle sue Soprintendenze, sono ancora abituati ad operare in termini di posta ordinaria, timbri, autorizzazioni dirigenziali, ecc. Un’accelerazione e una modernizzazione indubbiamente servono, ma è chiaro che la riforma di queste strutture - comprensiva di adeguata dotazione di persone e mezzi - deve venire prima che esse siano messe sotto le forche caudine delle procedure “immateriali” e delle decisioni da assumere in tempi brevissimi).

Vi sono però anche considerazioni più sostanziali: le Conferenze di Servizi sono state ideate proprio per mettere “fisicamente” a confronto, in un diretto dibattito, i promotori, pubblici e privati, degli interventi,  le varie amministrazioni deputate ad approvarli (o respingerli) in nome di interessi pubblici superiori e magari anche coloro che a tali interventi si oppongono decisamente.

La vera “forza” delle C.d.S. sta probabilmente proprio in questo confronto diretto (che però, come tutte le leggi fino all’ultima 15/2005 hanno ribadito, deve fare salvi i poteri di veto spettanti a quelle Amministrazioni che sono preposte alla tutela dei superiori interessi all’Ambiente, al paesaggio, al patrimonio culturale, alla salute e sicurezza pubbliche). Trasformare adesso questo dibattito “tra persone” in una conferenza “a distanza” svolta grazie ai mezzi informatici potrebbe forse far perdere forza all’istituto. A meno che non si preferisca lasciare alle C.d.S. telematiche solo la funzione “istruttoria e organizzativa”, lasciando alle singole sedi decisionali le funzioni propriamente deliberative.

E’ poi allarmante il contenuto del comma 2 dell’art. 28 del Ddl in esame, il quale stabilisce che “Il comma 9 dell’art. 14/ter della legge 7/8/1990 n° 241 si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico…”.

La “relativa disposizione” è quella, sempre del comma 9 (modificato però dal comma 1, lett. c dell’art. 28 del Ddl in esame), per cui “Il verbale, recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6/bis, nonché le indicazioni….degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta…comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla…Conferenza”.

Detto così, sembrerebbe essere stata surrettiziamente rimossa quella barriera che costituisce l’ultima spiaggia della tutela paesaggistico/ambientale in sede di C.d.S., stabilita dalle leggi 340/2000 e 15/2005. Ci riferiamo al “motivato dissenso” espresso a tutela di primari interessi pubblici dalle Amministrazioni di cui sopra non può essere superato a maggioranza, impedisce la conclusione positiva della C.d.S. e può semmai essere superato solo in sede di “alta amministrazione”, cioè la Conferenza Stato/Regioni o, in seconda battuta, la Presidenza Cons. dei Ministri, qualora l’amministrazione procedente o quella “dissenziente” sia statale.

Così appare in prima lettura. Ma occorre precisare che la norma sulla invalicabilità del “motivato dissenso” espresso da tali amministrazioni non è contenuta nell’art. 13/ter della legge 241/1990, bensì nel successivo 14/quater (integrato dalle l. 340/2000 e 15/2005), che non risulta intaccato dal Ddl in esame.

Quindi si dovrebbe concludere che la giusta interpretazione del comma 9 (dell’art. 14/ter l. 241/1990) sia che, qualora le amministrazioni preposte alla tutela degli “interessi sensibili” abbiano dato il loro motivato assenso, allora il “verbale recante la determinazione conclusiva (…) nonché le indicazioni (…) degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni (…) sostituiscono (tutte le autorizzazioni, assensi e nulla osta ordinariamente necessari per l’approvazione delle opere)”. Così almeno vorrebbe la logica, ma l’esperienza insegna che non può essere esclusa l’interpretazione peggiore, ed è chiaro che l’affastellamento di consimili leggi-rebus finisca per mettere in crisi la giurisprudenza e rendere possibile qualsiasi interpretazione.

Pertanto, si propone, al comma 1 dell’art. 28 del Ddl in esame di sopprimere la lett. a)

Inoltre, al comma 2 dell’art. 28 del Ddl in esame si propone di aggiungere la seguente frase:

“restano ferme, per le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili, le disposizioni dell’art. 14/quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, come integrate dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 e dal la legge 11 febbraio 2005 n. 15. La tempistica delle loro decisioni deve rispettare i termini stabiliti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall’art. 26, c. 3/bis della presente legge”.
 
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