PROPOSTA
DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE
Norme
per l’ampliamento del Parco regionale della Maremma.
Modifiche
alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti
parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di
Migliarino , San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi
consorzi)
PREAMBOLO
Visto
l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto
l’articolo 4, comma 1, lettera l) dello Statuto Regionale;
Vista la
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49;
Vista la
legge regionale 16 marzo 1994, n, 24;
Vista la
legge regionale 14 luglio 1972, n. 19.
Considerato
quanto segue:
Che
è opportuno ampliare la perimetrazione del Parco Regionale della
Maremma, istituito con la legge regionale n. 24/94, estendendola
alle aree contigue di valenza paesaggistica e naturalistica, secondo
i nuovi confini indicati nel testo della presente legge ed
evidenziati nell’allegata cartografia;
Che
detto ampliamento è motivato in primo luogo dall’esigenza di
maggiore tutela e di unicità gestionale delle aree protette già
presenti all’interno dei nuovi confini (SIC, SIR, oasi
naturalistiche e riserve), da attuarsi mediante il collegamento e
l’inserimento di esse nel Parco Regionale;
Che
l’estendimento del Parco risponde anche all’esigenza di
tutelare ulteriori aree di valenza paesaggistica, anche se in parte
urbanizzate, allo scopo di contenerne il processo di antropizzazione
e di eccessivo utilizzo edificatorio, sulla base di criteri di
tutela differenziati rispetto alle aree naturalistiche;
Che
è necessario attribuire all’Ente Parco della Maremma la
responsabilità dell’espressione dell’autorizzazione
paesaggistica sull’intero territorio del Parco, ai sensi
dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004;
si
approva la presente legge:
Art.
1
Ampliamento del Parco regionale della Maremma.
Modifiche
all’articolo 1 della l.r. 24/1994
1.
Il territorio del Parco regionale della Maremma di cui alla legge
regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la
gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino , San
Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), è
ampliato mediante la sua estensione alle aree limitrofe di cui alla
presente legge.
2.
All’articolo 1 della legge regionale 24/1994 è aggiunto il
seguente comma 1 bis:
“ 1
bis. La perimetrazione del territorio costituente il Parco regionale
della Maremma è ampliata come da cartografia allegata. La nuova
area comprende l’intero territorio del Comune di Monte Argentario,
nel quale il confine proposto comprende tutta l’area compresa entro
la linea di costa, includendo per intero i SIC “Monte Argentario”
e “Isolotti Grossetani dell’Arcipelago Toscano”. Comprende in
parte il territorio dei seguenti Comuni: Grosseto, Castiglione della
Pescaia, Scarlino, Follonica, Orbetello, Capalbio.”.
3.
All’articolo 1 della legge regionale 24/1994 è aggiunto il
seguente comma 1 ter:
“1 ter. I confini del parco ricadenti nel
territorio dei Comuni parzialmente compresi nel perimetro del parco,
sono i seguenti:
a) L’area ricadente nel comune di Grosseto
inserita nella proposta di ampliamento del parco confina a sud con
gli attuali limiti del parco, ad est con il fosso Razzo, a nord est
con il fosso Tanarozzo fino alla derivazione dal canale San Rocco,
ancora a nord est lungo il fosso Tanaro fino all’Emissario San
Leopoldo, e da qui lungo il medesimo fosso Tanaro fino all’Arginone,
attuale confine della riserva naturale della Diaccia Botrona. Da
questo punto la perimetrazione coincide con quella della riserva
naturale della Diaccia Botrona per la parte ricadente nel comune di
Grosseto, fino alla costa. I confini a sud ovest coincidono con la
linea di costa;
b) La perimetrazione all’interno del comune di
Castiglione della Pescaia prevede due aree disgiunte: a sud di
Castiglione il parco ricalca gli attuali confini della riserva
naturale della Diaccia Botrona; a nord dell’abitato la
perimetrazione riprende dal fosso delle Cannucce, seguendo la ss 322
delle Collacchie fino al confine col comune di Scarlino (fosso
dell’Alma Vecchio), quindi lungo il confine medesimo fino alla
costa, per tornare al fosso delle Cannucce lungo la costa stessa;
c)
Nel comune di Scarlino l’area continua a confinare con la ss 322
dal fosso dell’Alma Vecchio fino ai confini del SIR “Monte
Alma” presso Portiglioni, quindi lungo la delimitazione del
SIR medesimo, fino ad arrivare alla linea di costa. A nord
dell’abitato del Puntone, la perimetrazione proposta ricalca i
confini della SIR “Padule di Scarlino” e della riserva naturale
statale “Tomboli di Follonica”;
d) Nel comune di Follonica,
la perimetrazione coincide con la riserva naturale statale “Tomboli
di Follonica”;
e) Nel Comune di Orbetello, i nuovi confini
comprendono l’area attualmente non inclusa entro i limiti del
Parco, nei pressi dell’abitato di Talamone. Più precisamente, ad
ovest con la linea di costa, a nord ovest e a nord con gli attuali
confini del parco, ad est con la linea ferroviaria, fino al fiume
Osa. Da qui, il perimetro segue quello del SIR “Campo Regio”, per
poi ritornare alla linea ferroviaria e proseguire oltre il fiume
Albegna e l’abitato di Albinia, fino alla località “Le Quattro
Strade”. Da qui, il confine segue la ss 1 Aurelia fino al confine
con il comune di Capalbio, quindi fino alla linea di costa e, a
ritroso, fino al limite del comune di Monte Argentario, comprendendo
per intero la riserva naturale statale “Duna di Feniglia”, il SIR
“Laguna di Orbetello” (comprensiva della zona Ramsar), la linea
di costa del tombolo di Giannella e l’oasi del WWF di Orbetello,
fino a tornare, sempre lungo la costa, al paese di Talamone;
f)
Nel Comune di Capalbio, dal confine con il comune di Orbetello,
lungo la ss 1 Aurelia fino all’incrocio con la sp 93 Pedemontana.
Lungo questa strada fino ai confini con i SIR “Lago Acquato e Lago
San Floriano” e “Boschi delle Colline di Capalbio”,
comprendendo per intero le due aree protette; dall’intersezione dei
confini del SIR “Boschi delle Colline di Capalbio” con la sp 75
di Pescia Fiorentina, lungo la strada stessa fino alla località
Dogana, quindi lungo la strada vicinale del Ponte dell’Abbadia fino
al confine con la Regione Lazio. Seguendo il confine medesimo, si
raggiunge la linea di costa, e lungo questa si ritorna al confine tra
i comuni di Capalbio e Orbetello, comprendendo per intero l’Oasi
WWF “Lago di Burano.”.
4.
L’Ente-Parco regionale della Maremma, oltre alle finalità ad
esso attribuite dalla normativa vigente, ha anche il compito di
salvaguardare il territorio ed il paesaggio dall’eccessivo utilizzo
edificatorio, anche nelle zone già urbanizzate.
Art. 2
Adeguamento degli organi dell’Ente-Parco della Maremma
Modifiche
all’articolo 6 della l.r. 24/1994
Entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Comunità del Parco della Maremma, di cui all’articolo 7 della
l.r. 24/1994, é integrata dai sindaci dei Comuni di cui
all’articolo 1.
Entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
l’Ente Parco procede all’adeguamento dello Statuto, al fine di
assicurare adeguata rappresentatività ai Comuni di cui all’articolo
1, secondo la procedura prevista dall’articolo 2 della l.r.
24/1994.
Il
comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 24/1994 è sostituito dal
seguente:
“ 1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente
e da un numero di membri, determinato dallo Statuto del Parco, non
inferiore a sei e non superiore a quattordici componenti.”.
Al
comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 24/1994, è aggiunta la
seguente lettera:
“ b bis) un membro di comprovata qualificazione in
materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica, scelto da un
elenco di almeno cinque nomi segnalati dagli Ordini professionali
degli ingegneri e degli architetti della Provincia in cui il Parco è
ubicato, o dalle Università degli studi con sede in Toscana.”.
Entro
sessanta giorni dall’adeguamento dello Statuto dell’Ente Parco,
il Consiglio regionale procede all’integrazione dei componenti del
Consiglio direttivo, secondo le disposizioni di cui al presente
articolo; i componenti di nuova nomina restano in carica fino alla
scadenza degli altri membri già nominati.
Art. 3
Aggiornamento del Piano per il parco
Il
Consiglio direttivo dell’Ente, entro sessanta giorni dall’avvenuta
integrazione dei componenti, prevista dall’articolo 2, comma 5,
avvia le procedure per la modifica ed integrazione del vigente Piano
per il Parco, al fine di estenderlo alla nuova perimetrazione,
secondo i criteri previsti dall’articolo 13 della l.r. 24/1994.
Il
nuovo Piano per il parco prevede una differenziazione dei livelli di
tutela della nuova area, mediante suddivisione nelle seguenti zone:
a) zone di riserva naturale;
b) zone agro-silvo-pastorale;
c) zone agricola;
d) zone urbanizzate.
Il
nuovo Piano é sottoposto al Consiglio regionale, per l’emissione
del parere vincolante di cui all’articolo 14 della l.r. 24/1994,
entro tre anni dall’avvio del relativo procedimento.
Art. 4
Misure di salvaguardia
Dalla
data di entrata in vigore della presente legge e fino all’adozione
del nuovo Piano per il parco, nell’area oggetto dell’ampliamento
territoriale di cui all’articolo 1 non è consentita
l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti,
concernenti l’espansione delle zone residenziali e produttive.
Dalla
data di adozione del nuovo Piano per il parco da parte del Consiglio
direttivo dell’Ente e fino alla sua entrata in vigore, non è
consentita l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici che
siano in contrasto con il Piano adottato.
L’entrata
in vigore del nuovo Piano determina, ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, della l.r. 24/1994, l’automatico ed immediato
adeguamento degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, in
corrispondenza delle prescrizioni e dei vincoli da esso previsti.
L’autorizzazione
paesaggistica, di cui all’articolo 146 del Decreto Legislativo n.
42/2004, è espressa dall’Ente Parco, previo parere vincolante
della competente Sopraintendenza ai beni paesaggistici. Detta
competenza decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per le aree comprese nel Piano per il parco vigente; per le
nuove aree di cui alla presente legge, la competenza decorre
dall’entrata in vigore del Piano per il parco aggiornato, di cui
all’articolo 3.
Art. 5
Adeguamento della pianta organica del personale
Il
Consiglio direttivo, entro novanta giorni dall’integrazione dei
componenti prevista dall’articolo 2, presenta alla Giunta
regionale la proposta di ridefinizione degli uffici e della pianta
organica dell’Ente-Parco, per adeguarli alla nuova dimensione
territoriale; entro sessanta giorni dal ricevimento, la Giunta
sottopone la proposta all’approvazione del Consiglio regionale,
con eventuali modifiche o integrazioni.
Alla
copertura dei posti che risultano vacanti si provvede
prioritariamente mediante le procedure di mobilità del personale
della Regione e degli Enti locali, ai sensi delle leggi vigenti, e
mediante comando di personale in organico presso i Comuni della
Comunità del Parco.
Art. 6
Adeguamento del Regolamento
Il
Consiglio direttivo, entro centottanta giorni dall’integrazione
dei componenti di cui all’articolo 2, procede all’adeguamento
del regolamento del parco, secondo le procedure di cui all’articolo
15 della l.r. 24/1994.
Il
testo del nuovo regolamento disciplina le eventuali deroghe ai
regimi di tutela ed ai divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991,
n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); in particolare, il
regolamento può consentire un limitato esercizio della caccia
nell’area di ampliamento del parco, in relazione alle specificità
naturalistiche delle singole aree.
Il
regolamento disciplina inoltre le modalità di gestione delle aree
protette e riserve naturali già istituite ed operanti nell’area
di ampliamento del parco, gestite da Enti pubblici od in convenzione
con soggetti terzi od associazioni ambientaliste.
La
gestione dei SIC (siti di interesse comunitario) presenti nel
territorio del parco è affidata all’Ente Parco, compresa la
redazione dei piani di gestione, secondo le modalità definite nel
nuovo regolamento.
Art. 7
Norma finanziaria
Alla
copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, per gli anni
successivi a quello dell’entrata in vigore, si provvede con la
legge di bilancio.
Art. 8
Disposizioni finali
Per
quanto non previsto espressamente nella presente legge, sono
applicabili le disposizioni contenute nella l.r. 24/1994 e nella
legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve
naturali e le aree naturali protette di interesse locale).